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Pur nell’esiguità del valore, vi è il pieno interesse ad agire dell’utente


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Anche per poche decine di euro (o addirittura centesimi) vi è il pieno interesse ad agire dell’utente contro l’operatore telefonico.

Indice dei contenuti

  1. La “tecnica” degli operatori telefonici
  2. Il risultato
  3. Si può agire in giudizio anche per pochi centesimi
  4. Consulta il provvedimento originale

La “tecnica” degli operatori telefonici

“Sottrarre” poche decine di euro (o pochi euro) ad ogni utente in modo tale da rendere antieconomico agire giudizialmente per l’affermazione del proprio “sacrosanto” diritto. Così per gli utenti diventa una questione per lo più di principio, mentre per gli operatori (che moltiplicano il maltolto per milioni di clienti) un notevole incremento di fatturato.Vai all’indice

Il risultato

Le compagnie telefoniche incamerano milioni di euro di indebiti guadagni a danno degli utenti e questi ultimi sono costretti a soccombere essendo una causa, anche dal Giudice di Pace, più costosa di quanto è stato sottratto dall’operatore. Gli esempi non mancano: servizi premium, fatturazione 28 giorni, modifiche contratto, ecc.
Rimborso Telefonico, però, riequilibra la posizione di svantaggio in cui versano gli utenti consentendo loro, se sono nella ragione (e la maggior parte delle volte lo sono!), di affrontare i colossi della telefonia senza alcun rischio o anticipo di spesa.Vai all’indice

Si può agire in giudizio anche per pochi centesimi

La materia oggetto del caso di specie rientra tra quelle tutelabili mediante class action e pertanto, come sancito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 1925/2017, pur nell’esiguità del valore, vi è il pieno interesse ad agire di parte attrice, in caso contrario si finirebbe per trattare in maniera impari situazioni uguali: in pratica si arriverebbe ad escludere la tutela dell’utente per un giudizio di poco valore che invece sarebbe accolto se promosso attraverso class action. Per giunta la class action non è obbligatoria e quindi l’utente può scegliere di agire individualmente senza doversi preoccupare di alcun limite (minimo) di valore economico della domanda, in caso contrario si avrebbe una evidente disparità di trattamento tra l’azione esercitata come singolo e quella esercitata in forma collettiva(Nel caso dedotto all’attenzione della Corte un cliente aveva fatto causa a nota società di telefonia per ottenere la restituzione di 0,11 euro per l’Iva erroneamente applicata sulle spese di spedizione di una fattura).Vai all’indice

Consulta il provvedimento originale


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